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I condomini non possono intervenire nel giudizio di revoca dell’amministratore

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Condominio

I condomini non possono intervenire nel giudizio di revoca dell’amministratore

lunedì, 18 maggio 2020

L’articolo ripercorre i concetti fondamentali dell’ordinanza n. 4696 del 21 febbraio 2020 emessa dalla seconda sezione della Corte di cassazione, in tema di ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., del provvedimento all’esito del reclamo avverso il decreto di revoca dell’amministratore di condominio, e di sussistenza in capo ai singoli condomini di un interesse autonomo che ne giustifichi l’intervento volontario nel procedimento di cui agli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.

Scritto da: Tomasetti Adelia

La vicenda processuale ed il motivo di ricorso ex art. 111 Cost.

La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza n. 4696 del 21 febbraio 2020 trae origine dalla domanda di revoca dell’amministratore del Condominio Alfa avanzata dall’odierno ricorrente al Tribunale di Salerno. La domanda di revoca trovava giustificazione, secondo le deduzioni del condomino-ricorrente, nella mancata esibizione del registro di anagrafe condominiale da parte dell’amministratore. Nel giudizio di primo grado intervennero adesivamente rispetto alla posizione dell’amministratore undici condomini. All’esito dello stesso il Tribunale rigettava la domanda di revoca dell’amministratore e condannava il condomino-ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministratore-resistente e dai condomini-interventori adesivi.

Avverso la statuizione di primo grado il condomino soccombente presentava reclamo alla Corte d’appello di Salerno. Quest’ultima riteneva ammissibile l’intervento dei singoli condomini nel giudizio di revoca dell’amministratore, argomentando che la partecipazione al processo degli stessi fosse giustificata dall’esistenza di un loro interesse autonomo e compatibile rispetto a quello vantato dall’amministratore; interesse finalizzato alla tutela di dati personale e riservati che altrimenti sarebbe stati vulnerati. Sicché, la Corte d’appello sosteneva il configurarsi in tale situazione di un litisconsorzio facoltativo successivo, poiché realizzato in corso di giudizio. Nel merito, rigettava il reclamo e condannava il soccombente a rimborsare a tutte le controparti le spese processuali sostenute.

La decisione della Corte territoriale formava oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., articolato in un unico motivo. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 91, 105, comma 2, 737 e ss. c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., poiché il decreto emesso dalla Corte d’appello di Salerno aveva erroneamente ammesso la partecipazione dei singoli condomini interventori adesivi nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio, e conseguentemente liquidato in loro favore le spese ...

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