Il caso affrontato da Cass., sez. II, n. 4696/2020.
Avverso la decisione della Corte d’appello di Salerno, con la quale veniva respinto il proprio reclamo avverso il provvedimento di rigetto la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore del codominio, il sig. Alfa proponeva ricorso ex art. 111 Cost., deducendo la violazione degli artt. 91, 105 comma 2 e 737 e ss. c.p.c., nonché 1129 c.c. e 64 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ammesso, in tale giudizio e quali interventori, la partecipazione dei singoli condomini e, conseguentemente, altrettanto erroneamente liquidato in loro favore le spese processuali.
Con ordinanza n. 4696 del 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato relativamente alla statuizione delle spese e rinviando alla Corte di Appello di Salerno al fine di riesaminare la causa, uniformandosi al principio per cui il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore; pertanto, tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.
La revoca dell’amministratore di condominio: a) la deliberazione assembleare (cenni).
Il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio può essere scomposto in due sotto-ipotesi, a seconda che essa avvenga per il tramite di una deliberazione dell'assemblea ovvero, in ...