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Conversione in legge del decreto Cura Italia: più chiara la disciplina di rimborsi e voucher nel settore turistico

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Società

Conversione in legge del decreto Cura Italia: più chiara la disciplina di rimborsi e voucher nel settore turistico

giovedì, 30 aprile 2020

Totale restituzione di quanto versato dal viaggiatore o dal turista che a causa del coronavirus non può godere del viaggio o del soggiorno acquistato o voucher di pari importo. Il voucher se emesso non necessita di accettazione del turista.
Ricondotti all’impossibilità sopravvenuta di cui all’art. 1463 c.c., per disposizione di legge, i contratti di vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici. Ma non tutti.

Scritto da: Spedicato Annalisa

La Camera ha definitivamente approvato il decreto Cura-Italia (D.L. n.18/2020) che viene così convertito in legge.

Tra le novità introdotte in sede di conversione del decreto n. 18, accanto all’art. 88 con cui il Governo aveva già stabilito il rimborso in favore dei cittadini che avevano acquistato biglietti per l’ingresso a musei e spettacoli (che pure è stato rivisto durante la conversione), viene introdotto un ulteriore articolo, l’art. 88 bis che in sostanza riscrive l’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020, riferito ai rimborsi in favore dei turisti che avevano acquistato biglietti per viaggi, soggiorni o pacchetti turistici e che, causa del coronavirus, non possono fruirne.

L’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020 aveva già previsto rimborsi e voucher in favore di chi aveva acquistato servizi turistici, ma la disposizione, per come era stata inizialmente formulata, aveva destato non pochi dubbi circa la sua attuazione, che pare siano stati definitivamente dissipati con l'introduzione dell’odierno articolo 88 bis.
Tale nuova norma ribadisce che ricorre [adesso per legge dunque] la sopravvenuta impossibilità di cui all’art. 1463 c.c., con riferimento alle prestazioni relative ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, terrestre o nelle acque interne, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.
Tuttavia, siffatto rimando all’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., non vale per chiunque abbia acquistato un servizio turistico durante il periodo di emergenza, ma solo se i servizi di trasporto, soggiorno o il pacchetto turistico innanzi menzionati, sono stati acquistati:

  1. dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, ...
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