 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Covid-19: attivita’ professionali e fondi di solidarieta’ bilaterali

ARTICOLI

Articolo
torna agli articoli
Disposizioni in genere

Covid-19: attivita’ professionali e fondi di solidarieta’ bilaterali

lunedì, 20 aprile 2020

I Fondi di solidarietà bilaterali per le attività professionali hanno lo scopo di garantire ai dipendenti del settore, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, come ad esempio il contesto emergenziale provocato dalla diffusione del Covid-19.

CADIPROF ed EBIPRO: art. 13 del ccnl 17 aprile 2015 e …

Il CCNL Studi Professionali - sottoscritto il 17 aprile 2015 ed applicato ai rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente - ha introdotto una grande novità, ossia all’art. 13 ha previsto per la prima volta che i datori di lavoro liberi professionisti che versano per i loro dipendenti i contributi alla bilateralità del settore sono, loro stessi, beneficiari di prestazioni di assistenza. Infatti, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2015 cambia il versamento previsto dal CCNL Studi Professionali per l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali CADIPROF e EBIPRO. Il nuovo versamento in base all’art. 13 del CCNL 17 aprile 2015, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP, è pari a 22 euro per lavoratore per 12 mensilità ripartito: 

- in 15 euro a CADIPROF (invariati),

- in 7 euro a EBIPRO (di questi 2 euro sono a carico del lavoratore).

Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione. Le medesime condizioni operano anche per i collaboratori coordinati e continuativi.

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore, con la medesima decorrenza di cui sopra, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32,00, corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Studi professionali ed accordo 3 ottobre 2017

Per gli Studi professionali, l’accordo del 3 ottobre 2017 dispone che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale devono costituire un fondo di solidarietà, che ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di 3 dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Il predetto fondo è stato istituito con il D.M. 27 dicembre 2019, n. 104125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, il quale è istituito presso l’Inps.

Il fondo è finanziato con: 

a)  un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a  carico del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti;  

b)  un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico  del  lavoratore,  calcolato sulla retribuzione imponibile ai  fini  previdenziali,  per  tutti  i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti; 

c)  un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro, nella misura del  4%  calcolato in rapporto alle retribuzioni perse;

Il Fondo provvede al finanziamento di un assegno ordinario a favore  dei lavoratori interessati da  riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, che può avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile, per cause  previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; per i datori di lavoro che  impiegano  mediamente  più  di  quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle  causali  di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 14 settembre  2015, n. 148. Comunque, va ricordato che per ciascuna unità  produttiva la prestazione riconosciuta, ossia assegno ordinario, non può superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 

Purtroppo questo fondo non è ancora operativo e non può erogare prestazioni, in quanto non è stato ancora costituito il Comitato amministratore del fondo presso l’INPS.

EBIPRO: covid-19 e sostegno al reddito

Al fine di sostenere gli studi/aziende iscritti nel contesto emergenziale provocato dalla diffusione del Covid-19, Ebipro, nei limiti delle risorse economiche stanziate, riconosce, con regolamento 6 aprile 2020 (www.ebipro.it), un contributo per ogni lavoratore per il quale, a seguito della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro abbia richiesto gli ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19 a 22 del d.l. 18/2020, in particolare fondi di solidarietà (F.I.S.) e Cassa integrazione in deroga (CIGD). 

Nello specifico, Ebipro eroga:

a)  un contributo integrativo di € 250 una tantum per ogni lavoratore al quale sia stato sospeso o ridotto l’orario di lavoro e per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori sia stata accolta;

b)  un contributo straordinario per un massimo di 9 settimane consistente in un contributo giornaliero di € 19 per le retribuzioni lorde mensili fino ad € 2.159,48 e di € 23 per le retribuzioni lorde mensili oltre € 2.159,48 per ogni lavoratore in caso di sospensione dell’attività lavorativa  per il quale la richiesta di accesso agli ammortizzatori non sia stata accolta, esclusivamente per incapienza di risorse. Gli importi del contributo giornaliero di Ebipro consistono nel 50% dei massimali della Cigo, definiti dall’Inps (anno 2020)  calcolati su base giornaliera.

Il riconoscimento del contributo è subordinato alla regolare iscrizione e contribuzione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro) del datore di lavoro e dei dipendenti interessati da almeno 6 mesi continuativi al momento della richiesta.

Il contributo deve essere anticipato al lavoratore dal datore di lavoro previa autorizzazione da parte di Ebipro ed essere inserito con voce specifica "Anticipo contributo Ebipro Covid- 19" nel Libro Unico del Lavoro, evidenziandolo separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

I contributi sopra citati potranno essere richiesti alternativamente ed una sola volta nel corso dell’iscrizione alla bilateralità.

Al fine di permettere ad Ebipro di verificare la regolarità contributiva e la capienza delle risorse stanziate prima di procedere all’anticipazione del contributo, il datore di lavoro deve presentare entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento o diniego agli ammortizzatori, una sola volta ed in un’unica soluzione, alla e-mail autorizzazione.sostegnoalreddito@ebipro.it: 

- richiesta di autorizzazione ad Ebipro di anticipazione del contributo integrativo (Modulo A, disponibile sul sito www.ebipro.it, nella pagina “Servizi”, alla voce “Sostegno al reddito”);

- richiesta di autorizzazione ad Ebipro di anticipazione del contributo straordinario (Modulo B, disponibile sul sito www.ebipro.it, nella pagina “Servizi”, alla voce “Sostegno al reddito”).

Una volta ricevuta la richiesta, Ebipro comunicherà:

a)  autorizzazione provvedere all’anticipazione delle somme succitate;

b)  sospensione, in caso di irregolarità contributiva, con l’assegnazione di un congruo termine per la regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà archiviata con esito negativo,

c)  il rigetto della domanda.

A seguito di autorizzazione da parte di Ebipro, che ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio, termine decorso il quale si intenderà decaduta, il datore di lavoro potrà provvedere all’anticipazione indicate ed inviare, entro e non oltre il mese successivo, alla e-mail liquidazione.sostegnoalreddito@ebipro.it - indicando nell’oggetto della stessa il numero di protocollo rilasciato da Ebipro con la comunicazione di autorizzazione - i seguenti allegati:

- copia della/e busta/e paga da cui risulti la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro del/i lavoratore/i oggetto della domanda;

- copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l’anticipazione al lavoratore da parte del datore di lavoro del contributo integrativo (in caso di avvenuto accoglimento della richiesta di accesso agli ammortizzatori) o del contributo straordinario (in caso di diniego), quest’ultimo per un massimo di 9 settimane, così come autorizzati.

Infine, Ebipro, espletate tutte le verifiche, provvede alla corresponsione del contributo entro 2 mesi dalla presentazione della domanda.

 

Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati