Nelle controversie tributarie già avviate con modalità cartacea, le parti, che si sono costituite in giudizio con mezzi analogici dovranno obbligatoriamente depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi.
Questo è quanto stabilisce il comma 1 dell’articolo 29 del D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) che però si riferisce esclusivamente alla costituzione in giudizio con modalità analogica eseguita da enti impositori, agenti della riscossione,soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e parti assistite da un difensore abilitato.
Sul punto, infatti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 ha precisato che dall’ambito applicativo di tale disposizione, restano esclusi i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.
Con il comma 2 del medesimo articolo 29, il legislatore interviene invece sulla notificazione delle sanzioni per mancato o insufficiente versamento delle spese di giustizia, inserendo un nuovo comma all’articolo 16 del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), il comma 1-ter, con cui si consente agli Uffici giudiziari, di notificare, tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto dal contribuente, gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato.
A tal proposito, per completezza, citiamo il comma 4 dell’art. 16-bis del d.lgs. ...