Oltre al rinvio d’ufficio delle udienze già fissate per i procedimenti pendenti, a data successiva al 15 aprile 2020 (a differenza del precedente termine del 22 marzo, previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 11/2020, oggi abrogato), è inoltre stabilita la sospensione dei termini, dal 9 marzo a 15 aprile, per il compimento di “qualsiasi atto” dei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie (quindi, ricorsi introduttivi, atti di appello e controdeduzioni, presentazione di documenti e memorie).
La norma è comunque destinata a suscitare parecchi dubbi interpretativi e problemi sul piano pratico.
Anzitutto, non è affatto chiaro se i termini di sospensione (9 marzo – 15 aprile, quindi un periodo di 38 giorni) debbano sommarsi o meno agli ordinari termini. Si pensi ad un atto impositivo notificato il 15 gennaio, con scadenza naturale per l’impugnazione del 16 marzo (giorno che ricade nel periodo di sospensione). Se i termini non si sommano, il ricorso andrebbe notificato entro il giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione (quindi, entro il 16 aprile); qualora, invece, i termini si potessero sommare, il ricorso andrebbe notificato entro il 22 aprile (60 giorni, più i 38 di sospensione). Al riguardo, considerando il dato testuale della norma (identico a quello della sospensione feriale) si propende per la seconda soluzione.
Appare poi evidente il disallineamento tra la norma in esame (art. 83), rispetto alla sospensione accordata a favore degli enti impositori. Volgendo infatti lo sguardo all’art. 67, comma 1, del medesimo Decreto, a favore degli Uffici opera una sospensione assai più estesa (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) anche con riferimento all’attività contenziosa con ripercussioni sul piano pratico, anche in tal caso, assai rilevanti. Si pensi, ad esempio, ad una sentenza di primo grado, i cui termini di impugnazione scadano ...