L’ordinanza Cass. n. 789/2020 del 16 gennaio 2020
Il Condominio agisce contro una condomina chiedendo il rilascio dello spazio antistante al posto auto di pertinenza della stessa condomina, previo accertamento della proprietà di detto spazio.
La condomina si costituisce proponendo domanda riconvenzionale diretta a far accertare l’acquisto per usucapione della proprietà dello spazio conteso.
Il Tribunale accoglie la domanda del Condominio e respinge la riconvenzionale della condomina; gli aventi causa di quest’ultima, nel frattempo deceduta, impugnano la sentenza e la Corte d’Appello conferma la sentenza del Tribunale affermando l’assenza della proprietà esclusiva, in capo alla condomina, dell’area in questione, sia per mancanza di contratto sia per mancata intervenuta usucapione.
L’ultimo avente causa della condomina propone ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi, uno dei quali viene considerato assorbente dalla Suprema Corte per l’accoglimento, con rinvio, del ricorso. Si tratta del motivo avente ad oggetto la violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione di tutti i condomini al giudizio, in tutti i gradi del quale aveva partecipato solo l’Amministratore in rappresentanza del Condominio, originario attore.
La Suprema Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza in base alla quale la domanda riconvenzionale proposta dal condomino convenuto, diretta a far accertare la proprietà esclusiva di uno spazio asseritamente comune, incide sull’estensione del diritto dei singoli condomini: viene pertanto meno la legittimazione passiva dell’amministratore rispetto alla controdomanda, dovendo essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i condomini.
In relazione alla tesi dottrinaria che richiama la rappresentanza di cui all’art 1131 c.c. in forza della quale l’Amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, la Suprema Corte richiama la propria costante giurisprudenza per cui dal potere rappresentativo dell’Amministratore restano escluse ...