L’ordinanza n. 3860/2020 della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 3860/2020, ha affermato che in presenza di un sottotetto posto in rapporto di accessorietà con l’intero edificio o parte di esso, per escluderne la condominialità è necessario accertare che il titolo costitutivo del condominio rechi una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente al venditore o ad uno dei condomini la proprietà di detta parte comune, sì da escluderne gli altri.
Nel caso in esame, la Compagnia (omissis) s.r.l. - all’epoca utilizzatrice in leasing di due unità immobiliari collocate all’interno di uno stabile condominiale sito in Milano, poi acquistate in proprietà - convenne in giudizio i condomini (omissis) e la società di leasing (omissis) s.p.a., affinché venisse accertato il diritto di proprietà pro quota dei locali sottotetto costituenti parte comune del fabbricato, i quali, secondo quanto dedotto da parte attrice, risultavano occupati dai sigg. (omissis), eredi di (omissis), giacché trasformati in abitazione e frazionati.
Di converso, i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, pronuncia di accertamento relativa alla natura esclusiva della proprietà dei sottotetti loro spettante, attese le rispettive quote di provenienza ereditaria.
Il Tribunale di Milano, respinse la domanda presentata da parte attrice, dichiarando che i sottotetti non costituiscono enti condominiali ma, piuttosto, rientrano nella proprietà esclusiva del de cuius (omissis) e, conseguentemente, dei suoi eredi pro quota.
La società ricorrente in primo grado propose, pertanto, impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Milano, la quale osservò come il sottotetto di un edificio in condominio non fosse incluso, prima della riforma del 2012, nell’elenco delle parti comuni indicate dall’art. 1117 c.c.; inoltre, dal contratto concluso in data 2 febbraio 1979, intercorso tra la (omissis) s.r.l. e l’originario proprietario (de cuius omissis), non si ...