Il principio di unicità della casa madre e della sua stabile organizzazione implica, inoltre, che l’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare non può essere assunta dalla casa madre, venendo a mancare un patrimonio terzo in aggiunta a quello del soggetto che chiede il rimborso.
Descrizione del caso di specie
Nella fattispecie considerata, si è trattato di definire i requisiti per la presentazione dell’istanza di rimborso IVA da parte della stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, a sua volta controllato da una subholding, anch’essa non residente.
Le domande rivolte all’Agenzia delle Entrate riguardano la corretta interpretazione dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento all’esonero della garanzia qualora il patrimonio netto non sia diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% e alla possibilità, per i gruppi di società con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, di prestare la garanzia mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante dell’obbligazione di integrale restituzione delle somme da rimborsare, comprensive dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria.
Condizioni soggettive per l’esonero della garanzia
L’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo modificato, da ultimo, dall’art. 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193/2016, dispone che l’esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo contabile. Alla dichiarazione o all’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’esistenza di specifiche condizioni del richiedente. In particolare, che:
- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo ...