1. Il caso sotteso alla pronuncia della Corte di Cassazione Sez.VI 01438/2020
Nella ordinanza in esame la sesta sezione civile della Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da G.B.B., successibile ex lege in qualità di figlio della de cuius D.I., avverso la Banca Alfa, avente oggetto la decisione della Corte d’Appello di Torino, la quale confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, su domanda della Banca Alfa, creditrice della de cuius D.I., aveva affermato la sussistenza del compimento, da parte di G.B.B., di atti che importavano l’accettazione tacita dell’eredità materna.
In particolare, il ricorrente G.B.B. censura l’assunto secondo cui la voltura catastale di un immobile ed il pagamento degli oneri conodminiali costituiscano atto di accettazione tacita dell’eredità.
I giudici della sesta sezione sono quindi chiamati a stabilire se gli atti compiuti da G.B.B. risultino idonei ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità, e pertanto se gli stessi siano compatibili con la volontà di rinunciarvi o siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
Per poter meglio comprendere l’iter logico seguito dai giudici della sesta sezione e cogliere così appieno la portata della pronuncia in esame, risulta opportuno esaminare gli istituti giuridici sottesi a tale questione, coordinando la disciplina normativa prevista in materia di accettazione di eredità con quella prevista relativamente al pagamento degli oneri condominiali.
2. L’accettazione di eredità
2.1. Intro
All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto, ma è necessario, affinché l’eredità venga trasmessa dal defunto agli eredi, che vi sia la loro accettazione.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita, questa a differenza del testamento non è un atto personalissimo e può essere pertanto effettuata anche dal rappresentante legale o ...