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Requisiti del titolo contrario alla presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c.

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Condominio

Requisiti del titolo contrario alla presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c.

giovedì, 27 febbraio 2020

La seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 3852 del 2020, ribadisce princìpi consolidati in tema di nascita del condominio, di individuazione dei beni costituenti parti comuni, di opponibilità a terzi della situazione condominiale, di prova necessaria per vincere la presunzione ex art. 1117 c.c. e di riparto del relativo onere

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Una condomina viene citata in giudizio per l’accertamento della proprietà condominiale di un’area – oggetto di lavori di sistemazione e recinzione da parte della convenuta – derivante dal frazionamento di una più ampia superficie originariamente adibita dal condominio attore a parco alberato e spazio di manovra. 

La convenuta si difende deducendo di aver acquistato il suolo in contestazione – come risultante dal contratto di compravendita dell’unità immobiliare in proprietà esclusiva – dalla società sua dante causa, a sua volta acquirente della medesima porzione di sedime dalla società inizialmente unica proprietaria dell’edificio condominiale.

L’adito tribunale accoglie la domanda, riconoscendo la natura condominiale della zona oggetto di causa, con sentenza confermata dalla corte d’appello, la quale dichiara inammissibile, per il suo carattere di novità, la questione dedotta dall’appellante condomina circa l’inopponibilità dei titoli trascritti prima della vendita alla società propria dante causa (per mancanza, nelle relative note di trascrizione, della menzione della comunione del mappale in contestazione). Secondo la corte territoriale, in particolare, le alienazioni operate dalla società originaria unica proprietaria ai primi acquirenti ricomprendono in maniera sufficientemente chiara l’area in contestazione, che dunque non poteva più essere trasferita alla società dante causa della condomina convenuta in primo grado. In conclusione, per la sentenza di secondo grado, la prova della proprietà della superficie rivendicata viene desunta dalla comune provenienza degli immobili dall’unica società proprietaria originaria.

Con il ricorso per cassazione, la condomina convenuta in primo grado lamenta – tra gli altri motivi d’impugnazione – la violazione delle regole che governano il riparto dell’onere della prova in caso di azione di rivendicazione, sostenendo che sarebbe spettato alla parte attrice provare la proprietà del cespite asseritamente condominiale.

In particolare, asserisce che, a fronte di un proprio titolo di acquisto di ...

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