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Nuovi crediti per ricerca e sviluppo e formazione 4.0 L. di bilancio 2020

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Agevolazioni fiscali

Nuovi crediti per ricerca e sviluppo e formazione 4.0 L. di bilancio 2020

venerdì, 28 febbraio 2020

Le disposizioni in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo sono parte del complessivo programma di iniziative agevolative noto come “Industria 4.0”, volto a promuovere l’innovazione nei sistemi di produzione delle imprese italiane.

Il credito nella sua versione previgente - art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 21.02.2014, n. 9) – veniva attribuito, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo di imposta, eccedenti rispetto alla media dei tre periodi di imposta precedenti quello in corso al 31.12.2015, e doveva coprire un arco temporale fino al 31.12.2020.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 198 – 209, della L. 27.12.2019, n. 160) ha rilanciato il credito di imposta, ma in realtà si tratta ora piuttosto di una nuova agevolazione “triplice”, che intende “premiare” diverse ipotesi legate agli investimenti pro – innovazione delle imprese.

Il “vecchio” credito

Secondo le previgenti disposizioni del D.L. n. 145/2013, il credito di imposta spettava fino a un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che fossero state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000.

Il credito poteva essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi erano stati sostenuti, senza applicare il tetto massimo di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite generale di compensabilità pari a euro 700.000 (art. 3, comma 8, D.L. n. 145/2013).

Le tipologie di spesa agevolabili (indicate dall’art. 3, comma 6, del D.L. n. 145/2013) erano quattro:

  1. personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenza, anteriormente alle innovazioni più recenti, tale personale doveva essere “altamente qualificato” e in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; attualmente, tutto il personale è “agevolabile” purché impiegato nelle attività agevolabili); 
  2. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell'IVA;
  3. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012 (ricerca “extra muros”);
  4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

I nuovi crediti

Come sopra anticipato, le nuove norme agevolative prevedono un credito che si “triplica” in distinte agevolazioni riservate agli investimenti:

  • in attività di ricerca e sviluppo (comma 200);
  • in innovazione tecnologica (comma 201);
  • in design e ideazione estetica (comma 202).

Con particolare riguardo al nuovo credito per attività di ricerca e sviluppo (art. 1, comma 200), l’aliquota agevolata è pari al 12% della base di calcolo.

Rispetto alla vecchia versione, il credito non prevede più il limite minimo di spesa complessiva di 30.000 euro, e vede mutate, oltre all’aliquota, anche le modalità di calcolo.

Beneficiari

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da: 

  • la forma giuridica; 
  • il settore economico di appartenenza; 
  • la dimensione; 
  • il regime fiscale di determinazione del reddito. 

Vincoli

Per le imprese ammesse al credito, la sua fruizione è subordinata: 

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, nonché soggette ad altre procedure concorsuali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. 08.06.2001, n. 231). 

Aspetti temporali

La nuova agevolazione opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, cioè - per i soggetti “solari” – per il 2020

Contestualmente, cessa di avere applicazione il “vecchio” credito di imposta, che si sarebbe dovuto applicare anche al 2020.

Attività agevolabili 

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (si veda la seguente tabella). 

 

Le attività di “ricerca e sviluppo” vengono così classificate in base agli indirizzi emanati in sede comunitaria (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C

198/01):

ricerca industriale

lavori sperimentali per l’acquisizione di nuove conoscenze, senza applicazioni pratiche

ricerca fondamentale

volta all’acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi

sviluppo sperimentale

acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, anche con la realizzazione di prototipi e di progetti pilota

 

Secondo quanto stabilito dal comma 200 richiamato, con decreto del MISE, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (cioè entro il 1° marzo 2020), verranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Con lo stesso decreto verranno fissati anche i criteri relativi all’applicazione dei crediti di imposta per innovazione tecnologica e design (commi 201 – 202).

Personale

Sono agevolabili le spese per il personale relative a: 

  • ricercatori e tecnici; 
  • titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato; 
  • direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. 

In particolare, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare, le spese per il personale relative a soggetti: 

  • di età non superiore a 35 anni; 
  • al primo impiego; 
  • in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (ISCED) dell’UNESCO; 
  • assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
  • impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo. 

La maggiorazione al 150% si applica solo se i soggetti neo-assunti qualificati sono impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Beni mobili e software

L’agevolazione può essere fruita anche in relazione alle quote di ammortamento, ai canoni di locazione e alle altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota): 

  • per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; 
  • nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. 

Ricerca extra muros

Inoltre, assumono rilevanza le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. 

Contratti stipulati con Università 

Le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato. 

Contratti stipulati nell’ambito del medesimo gruppo 

Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo5 dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. 

Territorialità 

Le spese per ricerca e sviluppo sono ammissibili all’agevolazione se i soggetti cui vengono commissionati i relativi progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, sono fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), o in Stati compresi nella white list di cui al DM 04.09.1996. 

Privative industriali 

Sempre a titolo di spese per “attività di ricerca e sviluppo”, sono ammissibili anche le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale: 

  • nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro; 
  • a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. 

Consulenza 

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta: 

  • nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste); 
  • a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nella white list di cui al citato DM 4.9.96. 

Prototipi 

Sono ammissibili le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30%: 

  • per cento delle spese di personale agevolabili; 
  • ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi di tali contratti. 

Determinazione del credito

(qui inserire misura per le varie ipotesi:

¾     RICERCA E SVILUPPO - comma 200 – 12%

¾     INNOVAZIONE TECNOLOGICA - comma 201 – 6%;

¾     DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA - comma 202 – 6%;

¾     TRANSIZIONE ECOLOGICA – DIGITALE - comma 201: 10%.

Per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200), il credito d’imposta è riconosciuto: 

  • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (come sopra determinata); 
  • nel limite massimo di 3 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi). 

La base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 

Per le attività di innovazione tecnologica (comma 201), il credito è invece riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

  • in misura pari al 6% della base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Infine, per le attività di design e ideazione estetica (comma 202), il credito è riconosciuto:

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle spese ammissibili);
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

Innovazione tecnologica

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito di imposta – con la diversa aliquota del 6% prevista dal comma 201 - le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra menzionate, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. 

Deve trattarsi, in particolare, di beni materiali o immateriali, di servizi o di processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali che assumono rilevanza nei diversi settori produttivi. 

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività: 

  • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti o volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari; 
  • per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente; 
  • volte al controllo di qualità e alla standardizzazione dei prodotti. 

Design

Ai sensi del comma 202, sono considerate attività innovative ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. 

Sono ammissibili al credito di imposta le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle suddette attività, nel limite massimo del 30%:

  • delle spese di personale agevolabili;
  • (ovvero) dei costi dei contratti per attività commissionata.

Utilizzo del credito

Il credito spettante è utilizzabile solo in compensazione mediante modello F24:

  • in 3 quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Non si applicano i limiti di compensazione previsti:

  • per i crediti di imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53, L. n. 244/2007);
  • in linea generale per i crediti nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34, L. n. 388/2000).

Il credito di imposta non può essere oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Inoltre, esso non concorre alla base imponibile delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, né al valore della produzione netta IRAP e al pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 comma 5 TUIR).

Cumulabilità

Il nuovo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. 

Certificazione

L’utilizzo del credito di imposta è subordinato alla presenza di un’apposita certificazione, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. A tale adempimento sono tenute anche le imprese con bilancio certificato.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010.

Per questa tipologia di imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito di imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti massimi previsti per il credito di imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Relazione tecnica

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito di imposta sono tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte nei vari periodi di imposta in relazione ai progetti in via di realizzazione. 

Comunicazione al MISE

Le imprese che intendono avvalersi delle nuove agevolazioni devono effettuare una comunicazione al MISE, “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. 

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile verranno stabiliti con un decreto direttoriale del MISE.

Controlli

I controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina verranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate. In caso di accertamento dell’indebita fruizione, anche parziale, del credito, l’amministrazione provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria. 

Parere del MISE

L’Agenzia delle Entrate potrà richiedere al MISE di esprimere il proprio parere se, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si renderanno necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché relativamente alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa. 

Si fa presente che questa è anche la via seguita in caso di interpello da parte dei contribuenti, in ogni caso in cui la valutazione degli aspetti tecnici esorbiti dalle competenze e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate (e si renda quindi necessario acquisire appunto il parere dell’amministrazione istituzionalmente “competente”: cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E – paragrafo 1.1). 

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