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Lo studio associato e’ legittimato a riscuotere i crediti dei suoi componenti

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Lo studio associato e’ legittimato a riscuotere i crediti dei suoi componenti

venerdì, 06 marzo 2020

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3850,  afferma che lo studio professionale è legittimato ad agire per il pagamento degli onorari degli avvocati associati. Il rispetto della personalità della prestazione, infatti, è compatibile con la titolarità del diritto di credito riconosciuto alla compagine. 

 

Scritto da: Servidio Salvatore

Vicenda processuale  

La pronuncia in esame n. 3850/2020, ha avuto origine dal fatto che l’intimata proponeva opposizione avverso il decreto con il quale le veniva ingiunto da uno studio associato il pagamento dei compensi professionali per le prestazioni rese in suo favore da alcuni suoi componenti.

L’opponente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dello studio associato in relazione alla richiesta di pagamento dei corrispettivi per le attività compiute e, nel merito, allegava la mancanza di prova quanto allo svolgimento dell’attività nella misura indicata dalla parte opposta nonché la non congruità delle somme richieste. Il Tribunale adito ha accolto l’eccezione e dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo allo studio associato rispetto ai compensi derivanti da prestazioni professionali, revocando il decreto opposto.

L’appello dello studio e degli associati veniva accolto dalla Corte d’Appello, la quale  riteneva invece sussistente la legittimazione attiva dello studio e associati, atteso che tale legittimazione sussiste in base all’art. 36 c.c., il quale stabilisce che l’ordinamento interno dell’associazione non riconosciuta è regolato dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti, ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Dunque, lo studio professionale associato ha la capacità di porsi come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico. 

Nel conseguente ricorso per Cassazione, la cliente soccombente deduce, per quanto qui di interesse, che la sentenza impugnata era viziata perché contraria alle regole che disciplinano l’esercizio della prestazione d’opera intellettuale e, in particolare, gli artt. 2222, 2229 e 2232 c.c., che fissano il principio dell’inderogabile personalità della prestazione professionale con l’assunzione della responsabilità diretta del ...

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