Verbale ispettivo e d. lgs. 758/1994
I reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sono puniti, ai sensi del d.lgs. 758/1994, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Notifica del verbale
Le modalità di comunicazione dell’invito di pagamento dell’ammenda al contravventore da parte dell'organo di vigilanza per violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’estinzione del reato, a norma del d.lgs. 758/1994, non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla l. 689/1981, nè quello delle notificazioni previste dal codice di procedura penale; di conseguenza, possono essere effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Cass. ...