 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Notifica del verbale ispettivo relativo a violazioni antinfortunistiche

Articolo

Lavoro

Notifica del verbale ispettivo relativo a violazioni antinfortunistiche

giovedì, 20 febbraio 2020

In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, può avvenire - Cass. pen., n. 1996 del 2020 - anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza.

Scritto da: Scola Mario

Verbale ispettivo e d. lgs. 758/1994

I reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro sono puniti, ai sensi del d.lgs. 758/1994, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Notifica del verbale 

Le modalità di comunicazione dell’invito di pagamento dell’ammenda al contravventore da parte dell'organo di vigilanza per violazioni delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’estinzione del reato, a norma del d.lgs. 758/1994, non sono soggette a particolari formalità, non applicandosi il regime delle notificazioni previsto - per i soli illeciti di natura amministrativa - dalla l. 689/1981, nè quello delle notificazioni previste dal codice di procedura penale; di conseguenza, possono essere effettuate anche a mezzo del servizio postale tramite raccomandata inviata sia presso il datore di lavoro che presso la sede dell'azienda (Cass. ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati