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La responsabilità del locatore per i danni cagionati al condominio dal conduttore

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Condominio

La responsabilità del locatore per i danni cagionati al condominio dal conduttore

martedì, 18 febbraio 2020

La Corte Suprema di cassazione, con la sentenza n. 28228/2019, ha affermato che il proprietario dell’immobile locato risponde dei danni cagionati dal conduttore al condominio a seguito dell’esecuzione di lavori sulle strutture portanti del fabbricato.

Scritto da: Martino Giancarlo

La sentenza n. 28228/2019 della Corte di cassazione

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 28228/2019, ha affermato che il locatore risponde dei danni cagionati al condominio dal conduttore dell’immobile locato che abbia eseguito, all’interno dei locali a lui concessi, lavori sulle strutture portanti del fabbricato, atteso che il condomino-proprietario conserva la disponibilità del bene concesso in locazione anche a seguito della stipula del relativo contratto e, pertanto, risponde dei danni cagionati a terzi in qualità di custode del bene ex art. 2051 c.c..

Nel caso in esame,  la condomina, proprietaria di un immobile concesso in locazione nel gennaio del 1990 ad una s.r.l. - alla quale era poi subentrato, nel febbraio dell’anno successivo, una diversa persona fisica, per effetto di contratto di cessione di azienda disposto nei suoi confronti dalla originaria parte conduttrice - veniva condannata dal Tribunale di Roma al ripristino dell’immobile sito al piano superiore della proprietà locata, nella disponibilità di altri soggetti, nonché al risarcimento dei danni subiti da quest’ultimi e dal condominio a seguito dei lavori edili che la società conduttrice, nel mese di ottobre del 1990, aveva eseguito all’interno dell’immobile locato, i quali avevano interessato le strutture portanti del fabbricato, determinandone segni di cedimento. Il Tribunale adito, inoltre, rigettava la domanda di manleva proposta da parte attrice nei confronti del successivo conduttore, intervenuto nel contratto di locazione a seguito della cessione di azienda operata dall’originaria parte conduttrice.

Siffatte statuizioni venivano confermate dalla Corte di Appello di Roma che, in sede di gravame, riteneva che il primo Giudice avesse correttamente ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte conduttrice “non potendo considerarsi ascrivibile a caso fortuito il comportamento dei conduttori, e che altrettanto correttamente ne avesse rigettato la domanda di manleva nei ...

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