 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Offerta di conciliazione ed indicazioni dall’inl con nota 148/2020

Articolo

Lavoro

Offerta di conciliazione ed indicazioni dall’inl con nota 148/2020

venerdì, 14 febbraio 2020

Con la nota 10 gennaio 2020, n. 148, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine (60 giorni) previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.

Scritto da: Staiano Rocchina

Offerta di conciliazione: normativa e nozione

Il del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, entrato in vigore il 7 marzo 2015, riguardante il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, si applica:

a)  ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro; 

b)  ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970;

c)  ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto; 

d)  nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015.

L’art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, modificato dall’art. 3 del d.l. 87/2018, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla l. 96/2018, introduce un nuovo strumento conciliativo, innovativo nel nostro ordinamento, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di licenziamento. Nello specifico, stabilisce che, in caso di licenziamento dei lavoratori, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c. o presso le commissioni ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati