Gestione separata inps: campo di applicazione
La Gestione Separata Inps è stata introdotta con l’art. 2, comma 26, della l. 335 del 1995, che ha lo scopo di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse. Possono iscriversi alla gestione separata Inps:
- tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- coloro che esercitano le collaborazioni coordinate e continuative, se il reddito professionale è inferiore a 5.000 euro e se la durata della prestazione occasionale è inferiore a 30 giorni l'anno;
- i venditori a domicilio, con contratto di lavoro autonomo, ma con una soglia di esenzione di 5.000 euro annui (art. 36, L. 426/1971);
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali, che non hanno l'obbligo di iscriversi ad un'autonoma Cassa di previdenza e il cui reddito imponibile abbia superato la soglia di 5.000 euro nell'anno solare;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Aliquote contributive
Il contributo alla Gestione Separata Inps è calcolato sul reddito percepito, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’Irpef, quale risulta - art. 2, comma 29, della l. 335/1995 - dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi. Sul reddito vanno applicate le aliquote contributive, differenziate a seconda se si tratta di soggetti non iscritti presso altre forme pensionistiche obbligatorie o di pensionati o di soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Le aliquote contributive, in vigore dal 1° gennaio 2020 - circ. Inps n. 12 del 3 febbraio 2020 - sono le seguenti
Aliquote contributive anno 2020
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll |
33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Liberi professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Inoltre, la circ. Inps n. 12 del 2020 ha fissato le nuove soglie per l’anno 2020 per il reddito massimale e minimale Inps gestione separata su cui si applicano le nuove aliquote, prevedendo che:
- il massimale di reddito per l’anno 2020 passa da 102.543,00 euro a 103.055,00 euro;
- il minimale di reddito per l’anno 2020 passa da 15.878,00 euro a 15.953,00 euro.
Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
- 4.103,11 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.953,00 |
24% |
€ 3.828,72 |
€ 15.953,00 |
25,72% |
€ 4.103,11 (IVS € 3.988,25) |
€ 15.953,00 |
33,72% |
€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52) |
€ 15.953,00 |
34,23% |
€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52) |
Infine, è importante ricordare che la quota dei contributi deve essere pagata dal datore di lavoro con modello F24 entro il 16 del mese successivo alla prestazione; invece, in caso di lavoratori autonomi, sono a carico del lavoratore i contributi previdenziali, che ha la facoltà di addebitare al committente il 4% dei contributi lordi.
Le scadenze fissate per i versamenti in questi caso sono stabilite al:
- 30 giugno: a questa data dovrai pagare il saldo per l’anno precedente e versare il primo acconto dell’anno in corso
- 30 novembre: a questa data dovrai pagare il secondo acconto dell’anno in corso
Esempi sul calcolo del pagamento dei contributi
Prima di fare qualche esempio su come si calcolano i contributi per la gestione separata Inps, è necessario fare le seguenti precisazioni:
- i contributi non sono fissi, ma vengono calcolati secondo precise percentuali rivalutate di anno in anno da una circ. Inps;
- per il calcolo dei contributi bisogna tenere presente l’aliquota dei contributi per l’anno in corso, il reddito massimo ed il reddito il minimo per l’anno in corso.
Caso a:
Sono un libero professionista, provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, per l’anno 2020 l’aliquota contributiva, in base alla circ. Inps n. 12 del 2020 è di 24%; il massimale di reddito è di 103.055,00 euro ed il minimale di reddito per l’anno 2020 è di 15.953,00 euro ed ho percepito euro 20.000,00; quale è il mio contributo minimo annuo da pagare? Innanzitutto, sono all’interno del minimale e del massimale, si prende il reddito che è di euro 20.000,00 x 24% = 4.800,00 euro; di conseguenza il 24% del reddito è 4.800,00 euro.
Caso b:
Sono un libero professionista, non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per l’anno 2020 l’aliquota contributiva, in base alla circ. Inps n. 12 del 2020 è di 25,72%; il massimale di reddito è di 103.055,00 euro ed il minimale di reddito per l’anno 2020 è di 15.953,00 euro ed ho percepito euro 20.000,00; quale è il mio contributo minimo annuo da pagare? Innanzitutto, sono all’interno del minimale e del massimale, si prende il reddito che è di euro 20.000,00 x 25,72% = 5.144,00 euro; di conseguenza il 25,72% del reddito è 5.144,00 euro.