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I professionisti possono costituire reti d'impresa?

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I professionisti possono costituire reti d'impresa?

mercoledì, 05 febbraio 2020

E’ ipotizzabile un contratto di rete tra professionisti iscritti all’albo (rete pura)? E tra professionisti, costituiti ad esempio in una STP e società commerciali (rete mista)? Ipotizzandone l'ammissibilità come adempiere agli obblighi pubblicitari? Il Ministero dello Sviluppo Economico in un recente parere fornisce la propria visione sull’argomento.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Il Ministero dello Sviluppo Economico il 28 gennaio scorso ha espresso un interessante parere sulla possibilità di estendere le reti d’impresa anche ai professionisti.
Il quesito era stato formulato da uno studio di professionisti,  i quali si chiedevano, nello specifico, se un contratto di rete possa essere stipulato tra soli professionisti, tutti iscritti all’ Albo, ma non al registro imprese e se sia, altresì, ipotizzabile ammettere un contratto di rete "mista", costituita cioè da professionisti iscritti all'Albo, ma imprese e altri soggetti ivi iscritti, quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali.


Sull’argomento, il MISE ha premesso che l’entrata in vigore della Legge n. 81/2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) ha consentito di superare la precedente disposizione normativa che espressamente limitava solo agli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete, escludendo, di conseguenza, i professionisti.
L’articolo 12, comma 3 della Legge n. 81, innanzi citata, dispone infatti che: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».
 


Il legislatore, pertanto, scrive il Ministero, consente ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge n. 81 [che recita: Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti ...

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