Il caso
La vicenda processuale oggetto della presente disamina riguarda una sentenza di condanna a venti giorni di arresto del Tribunale di Lucca, confermata in grado di appello dalla Corte di Appello di Firenze, per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, punto 5, lett. c, del d. lgs. 9/4/2008 n. 81.
Nel dettaglio, trattasi della contravvenzione prevista per non aver adottato misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità di lavoratori, in coerenza con la ratio giustamente protezionistica verso il lavoratore del decreto legislativo del 2008.
Riguardo alla fattispecie concreta, in seguito ad un sopralluogo in un condominio toscano, erano emerse diverse violazioni della normativa sulla sicurezza dei lavoratori – assenza di estintori e di segnaletica di sicurezza, posizionamento di idonei manufatti atti a impedire la carrabilità dell’area – in relazione all’impianto di distribuzione del gas “Gpl” e al serbatoio interrato a monte dei contatori privati.
In seguito ai controlli svolti, è risultato come il serbatoio era nella titolarità della ditta di distribuzione del gas, il cui rappresentante legale è stato, pertanto, condannato alla pena finale indicata. E invero, gli accertatori, presa coscienza delle violazioni segnalate, redigevano un foglio di prescrizioni nei confronti della ditta, inerente alle operazioni da svolgere per uniformarsi alla normativa, il cui presupposto giuridico è la qualificazione della tubazione e del serbatoio Gpl quali pertinenze aziendali, sebbene fossero allocati all’interno di un condominio privato.
Secondo la sentenza di condanna impugnata, la violazione della normativa è da attribuirsi alla ditta di distribuzione del gas e non al privato condominio, mero utilizzatore dell’impianto.
E invero, il condominio serbava il mero comodato d’uso del serbatoio, che restava, invece, di proprietà della ditta e poteva accedervi liberamente.