La causa
Nel caso di specie un lavoratore con mansioni di elettricista, per conto dell’impresa presso cui era stato assunto, curava giornalmente lavori di piccola manutenzione in due Comuni del circondario. Per recarsi nei vari luoghi ove andavano effettuati gli interventi il dipendente impiegava diverse ore in auto finendo per lavorare ben oltre il limite di ore fissato dal suo contratto collettivo, ragion per cui ha inteso fare causa al datore di lavoro per ottenere il pagamento degli straordinari.
La Corte d’Appello confermava la reiezione in primo grado della domanda del lavoratore nei confronti della ditta individuale elettromeccanica datrice, diretta ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario impiegate per raggiungere, con l’auto aziendale, i cantieri della società datrice siti in Comuni diversi da quello ove ha sede l’azienda, argomentando che l’attività espletata dal lavoratore, consistita nella sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione non funzionanti ed in lavori di piccola manutenzione presso alcuni Comuni della zona, non era legata a orari ed era gestita autonomamente dallo stesso. Di conseguenza, l’eventuale tempo trascorso nei vari Comuni, soltanto in parte dedicato ad effettive prestazioni di lavoro, non potesse essere qualificato come lavoro straordinario e neanche che il lavoratore fosse a disposizione del datore di lavoro, considerata l’autonomia nell’organizzazione del lavoro. Infine, il tempo necessario per recarsi fuori sede poteva farsi rientrare nel normale orario di lavoro, tenuto conto che il medesimo non era obbligato a passare dalla sede aziendale all’inizio e al termine della giornata lavorativa, anche perché custodiva presso il proprio domicilio l’automezzo di servizio.
Con articolati motivi, il lavoratore ricorre in Cassazione denunciando violazione dell’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, secondo cui per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui un soggetto sia al lavoro, a ...