In particolare, il decreto da ultimo citato ha previsto l’obbligo di preventiva presentazione dei modelli Redditi e IRAP ai fini della compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all'IRAP di importo superiore a 5.000 euro annui.
Con la recente risoluzione 31.12.2019, n. 110/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità intervenute.
Aspetti generali
Per poter procedere alla compensazione, determinate tipologie di crediti richiedono l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
In particolare, ciò era previsto – in forza dell’art. 1, comma 547, della legge n. 147/2013 – per i crediti di importo superiore a 15.000 euro annui, derivanti da:
- imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;
- IRAP;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Si rammenta che il visto di conformità pone a carico degli intermediari autorizzati una serie di controlli sui dati dichiarati dai contribuenti, comportando la “validazione” delle dichiarazioni nei confronti degli uffici fiscali, i quali orientano i propri controlli formali e “cartolari” (artt. 36-bis e ter, D.P.R. n. 600/1973; art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) prevedendo una successiva verifica a campione delle dichiarazioni “vistate”.
I soggetti che possono rilasciare il visto sono i seguenti:
- professionisti previsti dall’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322/1998 e abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (mediante servizio Entratel), per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute (art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997 e art. 23, D.M. n. 164/1999): commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti ...