1. Il caso sotteso alla pronuncia della Corte di Cassazione Sez. III 29329/19
Nella sentenza in esame la III sezione civile della Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da C.F., F.B., A.F. e S.F., contro P.M., avente ad oggetto la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona circa la legittimità del recesso del contratto di locazione concluso dalle parti in causa.
La pronuncia si presenta molto articolata, dovendo i giudici esaminare diverse questioni giuridiche inerenti la materia locatizia, quella condominiale e quella procedurale, relativamente ad eventuali vizi di forma inerenti la sentenza, in virtù dei sei motivi di ricorso presentati dai ricorrenti e dei tre motivi presentati dalla parte resistente, proposti con ricorso incidentale condizionato.
Nella nostra trattazione ci soffermeremo in particolare sul motivo di ricorso che desta maggior interesse in relazione al diritto condominiale, ovvero il secondo, avente ad oggetto il rimborso delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Nello specifico la Corte d’Appello di Ancona aveva condannato gli appellanti, ricorrenti in Cassazione, al pagamento di un importo dovuto secondo quanto indicato dai “consuntivi di spesa” presentati dal locatore, quale fonte di prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.
I ricorrenti però impugnavano tale decisone ritenendo la stessa affetta dal vizio di difetto di prova circa la sussistenza del credito, del suo ammontare e dei criteri di riparto adottati.
Gli stessi infatti affermavano l’incombenza sul locatore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., dell’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si sarebbero dovuti ritenere esauriti con l’aver il locatore indirizzato la richiesta prevista dalla L. n.392 del 1978, art. 9 (necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre al ...