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Nuova NASpI: agevolazioni per i soci di societa' cooperative

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Lavoro

Nuova NASpI: agevolazioni per i soci di societa' cooperative

martedì, 14 gennaio 2020

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile, istituita dall’articolo 1, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 221, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato2.

Di seguito, una breve descrizione dell’istituto, evidenziando la particolare fattispecie dell’anticipazione dell’indennità per incentivo all’autoimprenditorialità, con riferimento alla possibilità di sottoscrivere quote del capitale di cooperative di produzione e lavoro, nelle quali lo scambio mutualistico tra soci e società ha ad oggetto lo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della cooperativa a condizioni più vantaggiose rispetto alle condizioni generali del mercato del lavoro.

Scritto da: Bagni Giovanni

1.  Caratteristiche salienti e funzionamento della NASpI

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  •  apprendisti;
  •  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  •  personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  •  dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione:

  •  dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  •  operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  •  lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  •  lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  •  lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

La NASpI viene corrisposta anche ai lavoratori che hanno subito licenziamenti collettivi.

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  •  dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  •  dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno, ma entro i termini di legge;
  •  dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L’eventuale rioccupazione nel corso ...

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