La fattispecie (Corte di Cassazione, sesta sez., Ordinanza del 24 ottobre 2019 n. 27257)
Il Tribunale di Genova, annullando la delibera assembleare del convenuto condominio, dichiarava il diritto degli attori a realizzare una passerella attraverso beni comuni per collegare due proprietà private, ritenendo che tale diritto fosse riconosciuto dalla norma del regolamento di condominio invocata dagli attori.
La Corte Ligure ribaltava gli esiti del processo, correttamente aderendo all’impostazione della Suprema Corte secondo la quale la norma del regolamento impositiva di pesi e limiti sui beni comuni o privati come le servitù, non può essere interpretata in modo estensivo, concludendo per l’effetto che la portata generica ed indeterminata della norma del regolamento invocata fosse inapplicabile ai fini del positivo accertamento del diritto a realizzare l’opera reclamata dai condòmini. La Suprema Corte non poteva che rigettare il ricorso proposto dai condomini confermando la pronuncia resa in sede di Appello, non rivendendo nella norma del regolamento invocata alcun valore precettivo specifico né il diritto ad eseguire l’opera.
I criteri ermeneutici del Regolamento di condominio
Fermo il richiamo ai criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c. e ss. per interpretare le clausole del regolamento (essendo il regolamento convenzionale un atto negoziale e non normativo in senso stretto), la sentenza in indagine aderisce all’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale le norme del regolamento non possono essere interpretate in senso estensivo, segnatamente laddove impongono servitù su beni condominiali (come nel caso del diritto di realizzare una passerella sui beni comuni) o sui beni privati (come i vincoli di destinazione d’uso).
Osserva il Collegio come, sul piano generale, il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà dominicali sia mediante elencazione di attività vietate sia riferimento ai pregiudizi ...