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Corrispettivi telematici: le ultime risposte dell’agenzia delle entrate

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Fisco

Corrispettivi telematici: le ultime risposte dell’agenzia delle entrate

martedì, 31 dicembre 2019

In vista dell’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, a regime dal 1° gennaio 2020 (dopo la decorrenza inizialmente stabilita dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari dichiarato nel 2018 superiore a 400.000 euro), si moltiplicano i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate in risposta ai numerosi quesiti ed interpelli presentati dai contribuenti.

Nello specifico, in data 20 dicembre 2019, sono state pubblicate le risposte nn. 532, 534 e 535 le quali chiariscono peraltro alcune indicazioni già rese in precedenza dalla stessa amministrazione finanziaria.

In via di estrema sintesi, con la prima risposta è stato riconosciuto come anche in presenza di più attività assoggettate a regimi IVA differenti, le vendite possono essere documentate con scontrini elettronici utilizzando lo stesso registratore telematico, a condizione di redigere un prospetto ad hoc che permetta di individuare il regime applicato alle singole operazioni. Con la risposta n. 534 è stato affrontato il tema della certificazione con corrispettivi delle attività di intrattenimento, già oggetto peraltro della recente risposta ad interpello n. 506 pubblicata il 10 dicembre 2019, riconoscendo l’esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto gli stessi risultano già certificati e trasmessi telematicamente alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).. Infine, con la risposta n. 535 è stata confermata l’esclusione dai relativi obblighi attualmente prevista per i parcometri.

Presenza di più attività

Il caso esaminato con la risposta n. 532 ha riguardato un imprenditore agricolo il quale svolge sia attività di allevamento, con IVA determinata con le modalità ordinarie, sia attività commerciale di alloggio presso l’azienda agricola e per la quale l’imposta viene calcolata forfetariamente secondo le regole stabilite per l’agriturismo. Nel quesito era stato chiesto di potere continuare a mantenere le due attività separate anche in presenza di un unico registratore telematico, associando tuttavia i corrispettivi alle singole attività attraverso un numero di reparto o un codice predefinito per ogni bene ceduto o servizio reso. Nel concordare con la soluzione prospettata dal contribuente, in ragione del quadro normativo di riferimento che permette di avvalersi di ...

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