1. Il caso sotteso alla pronuncia della Corte di Cassazione Sez.II 28282/19
Il ricorrente G.R. impugnava una delibera condominiale avente ad oggetto il riparto delle spese di riscaldamento dell’edificio, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità. Nella delibera veniva previsto un criterio di riparto ritenuto nullo dal ricorrente e che determinava una suddivisione dei costi fondata per il 50% sul consumo conteggiato e per il restante 50% sui valori previsti dalla tabella millesimale.
A parer del condomino, tuttavia, questo criterio di riparto non risultava conforme a quanto previsto dall’art. 10.2 della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601, secondo cui “per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all’uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%. È fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all’installazione dei suddetti sistemi, che la suddivisione possa avvenire ancora in base solo ai millesimi di proprietà”, nonché alla normativa di attuazione contenuta nel regolamento UNI 10200.
Secondo il ricorrente, il condominio risultava fornito di un sistema di contabilizzazione individuale dei consumi e pertanto le spese sarebbero dovute essere calcolate secondo i dati forniti dallo stesso, relegando la suddivisione fondata sulle quote millesimali ai soli cosi inerenti le spese generali e a quelle di manutenzione dell’impianto, prevedendo apposita quota per la compensazione della dispersione termica.
I giudici di merito del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano rigettavano l’impugnazione proposta dall’attore e lo condannavano alle spese del giudizio. Per tale ...