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L'appalto ed il subappalto

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Fisco

L'appalto ed il subappalto

martedì, 17 dicembre 2019

L' appalto è il contratto con il quale una parte, appaltatore, assume, con organizzazione propria dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655-1677 cod.civ.).

Quando l'appaltatore cede ad un terzo (c.d. subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Scritto da: Spedicato Annalisa

L'oggetto di un appalto

Oggetto del contratto può essere dunque sia il compimento di un’opera (es. l’impresa edile che si obbliga a costruire un palazzo) sia il compimento di un servizio (es. il contratto stipulato con un’impresa per la realizzazione di uno spettacolo).

Elementi caratteristici del contratto d’appalto sono l’organizzazione di mezzi propri e la gestione a proprio rischio: l’appaltatore è dunque un imprenditore in quanto organizza i propri mezzi per la realizzazione di un determinato risultato. Ciò contraddistingue l’appalto dal rapporto di lavoro subordinato, e cioè la mancanza del vincolo di subordinazione. Si differenzia anche dal contratto d’opera per il tipo di organizzazione prevista, poiché nell’appalto si ha organizzazione di impresa, di regola non piccola, mentre nel contratto d’opera (art. 2222 cod.civ.) l’organizzazione è basata prevalentemente su lavoro proprio personale dell’imprenditore. Evidente è poi la distinzione con il contratto di vendita, caratterizzato da una prestazione di dare anziché di fare come nell’appalto.

Obblighi dell'appaltatore

Obbligo precipuo dell’appaltatore è quello di compiere l’opera o il servizio commessogli, con connessa fornitura della materia prima necessaria, salvo il caso in cui venga fornita in tutto o in parte dal committente. In quest’ultimo caso però l’appaltatore deve rilevarne prontamente i difetti per esimerlo da eventuale responsabilità per vizi o difformità dell’opera.

L’appaltatore deve compiere direttamente e con propria organizzazione l’opera che ha assunto senza affidarla in sub-appalto a terzi, salvo che il committente sia d’accordo. L’opera deve essere realizzata secondo le modalità tecniche convenute, di regola raccolte analiticamente nel c.d. “capitolato”. L’esecuzione dell’opera deve avvenire “a regola d’arte” ossia adottando tutta la perizia tecnica professionale, per cui consegue, a carico dell’appaltatore anche l’obbligo di garantire da eventuali vizi o difformità. L’appaltatore può tuttavia far rilevare eventuali incongruenze e difetti che ...

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