L’intervento del legislatore giunge a 5 anni di distanza dal D.Lgs. n. 174/2014 che, attraverso l’abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006, aveva cancellato la responsabilità solidale sulle ritenute fiscali di appaltatore e subappaltatore.
Il nuovo articolo 17-bis inserito nel D.Lgs. n. 241/1997 prevede, in estrema sintesi il diretto coinvolgimento del committente nella verifica dell’effettivo versamento, da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria nonché delle imprese subappaltatrici, delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Ambito di applicazione
Il nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 – rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” – al comma 1 definisce il perimetro soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, che interessano “… i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma …”.
La norma riguarda pertanto:
- i sostituti d’imposta fiscalmente residenti in Italia; il riferimento all’art. 23, primo comma, del D.P.R. ...