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Installazione di caldaie sulla facciata e preventiva autorizzazione del condominio

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Installazione di caldaie sulla facciata e preventiva autorizzazione del condominio

mercoledì, 18 dicembre 2019

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29924 del 18 novembre 2019 affronta la questione della legittimità degli interventi eseguiti dal condòmino sui beni comuni in difetto dell’autorizzazione preventiva del condominio imposta dal regolamento contrattuale

Scritto da: Zoina Elisabetta

La fattispecie 

Il condòmino installava caldaia e moto condensante in facciata, omettendo di chiedere il consenso preventivo dell’amministratore o dell’assemblea, come imposto dal regolamento di origine contrattuale del condominio per qualsiasi opera di modifica dei beni comuni compiuta dai singoli condomini. Questi otteneva però ex post dall’assemblea una delibera di autorizzazione in ratifica che veniva impugnata da un altro condomino sotto diversi profili e, per quanto d’interesse, per violazione dell’art. 1102 c.c. assumendo gli interventi contestati come lesivi del decoro architettonico dell’edifico.

Il Tribunale meneghino rigettava la domanda con sentenza confermata in sede di Appello sul presupposto che la delibera di autorizzazione assembleare “seppure tardiva” rientrasse nell’ambito delle decisioni di opportunità o convenienza assumibili dall’assemblea e non sindacabili dall’autorità giudiziaria in sede di giudizio impugnatorio di delibera, non integrando per l’appunto gli estremi del vizio di eccesso di potere (unico vizio che consentirebbe un’indagine sul merito della delibera). 

La decisione veniva ribaltata dalla Suprema Corte che cassava la sentenza gravata rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello.

Il ragionamento della Suprema Corte e l’errore del Giudice a quo

Il Collegio, in linea con la Corte D’appello di Milano, conferma l’orientamento consolidato in seno alla Magistratura in ordine alla legittimità della clausola del regolamento che subordini l’uso dei beni comuni al preventivo benestare del condominio, ben potendo i regolamenti convenzionali, fondati sull’accordo unanime dei condomini, porre limitazioni nell’interesse comune ai diritti dominicali dei condomini sulle parti comuni, oltre che sulle proprietà private, restringendo l’esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà dei beni comuni riconosciute dall’art. 1102 c.c.. 

La clausola contrattuale del regolamento convenzionale potrebbe peraltro non solo subordinare l’uso del bene comune al benestare del condominio, ma potrebbe vietare determinati usi (es. il divieto di ...

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