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Inail: nessun obbligo assicurativo per i liberi professionisti che operano in forma associata

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Inail: nessun obbligo assicurativo per i liberi professionisti che operano in forma associata

mercoledì, 18 dicembre 2019

La Corte di Cassazione con sentenza 21 novembre 2019 n. 30428 si è pronunciata in ordine alla non sussistenza dell’obbligo assicurativo Inail per i liberi professionisti che operano in forma associata.

Scritto da: Castellini Clara

Con la sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019 la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistente l’obbligo assicurativo Inail nel caso di liberi professionisti che operano in forma associata.

La pronuncia conclude l’iter giudiziario iniziato da uno studio professionale di architetti operante in forma associata per i quali, in esito ad accertamento ispettivo, era stata ritenuta la sussistenza di obbligo di iscrizione ad Inail sul presupposto che poiché i singoli architetti erano gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio associato, si realizzava la c.d. “dipendenza funzionale”.

Essendo, quindi, la loro posizione equiparabile a quella dei soci lavoratori di una società semplice, l’obbligo assicurativo traeva fondamento dalla previsione di cui all’art. 4 comma 1 n. 7 del T.U.D.P.R. n. 1124/1965.

La Suprema Corte ha respinto tale assunto.

La sentenza

Le motivazioni della sentenza muovono dal presupposto che nell’attuale sistema assicurativo gestito da Inail non vige il principio della onnicomprensività della tutela, ma che, anzi, il sistema disegnato dal legislatore nel 1965 è un sistema chiuso ed imperniato sulla coesistenza fra elementi oggettivi (le attività tutelate elencate all’art. 1 T.U.D.P.R. n. 1124/1965) ed elementi soggettivi (i soggetti tutelati ed i datori di lavoro elencati dagli artt. 4 e 9 del T.U.D.P.R. n. 1124/1965).

In tale costruzione il legislatore ha ritenuto legittimo non racchiudere in tutela alcune categorie di soggetti autonomi (ad esempio i titolari commerciali) ed includerne altre (ad esempio gli artigiani), ferma restando la ovvia possibilità di estendere la tutela mediante ulteriori atti normativi ovvero in esito a pronuncia della Corte Costituzionale laddove l’esclusione di una categoria di soggetti rappresenti elementi indicativi di violazione di superiori precetti di rilevanza costituzionale.

Infatti, muovendo da tale assunto la ...

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