La norma e la questione
L'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, più volte modificato, prevede al comma 2 che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Fin dalla sua origine, ci si era interrogati circa il termine decadenziale di 2 anni: il tema era quello di stabilire se tale termine dovesse essere applicato solo alle azioni promosse dai lavoratori o se viceversa ne fossero destinatari anche gli Enti previdenziali in deroga a quanto previsto dalla legge 335/95.
Gli Enti hanno solitamente optato per la soluzione piu’ restrittiva.
A tale proposito, va ricordata la circolare 54/2012 dell’Inail intitolata “Responsabilità solidale sui premi assicurativi in materia di appalti di opere o di servizi” la quale opta per il termine biennale, precisando tra l’altro che il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (o, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto) nonché, per quanto riguarda la richiesta premiale successiva al verbale ispettivo, che “al momento dell'invio della richiesta all'obbligato solidale, il personale amministrativo deve tenere conto del fatto che, in caso di responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, il vincolo della solidarietà si applica nel limite di due anni dalla cessazione del subappalto.”
Oggi però cambia tutto.
La Cassazione decide: prescrizione quinquennale per gli Enti
Con la recente sentenza n. 18004 del 04-07-2019, la Cassazione ha affermato che il termine di decadenza di due anni previsto dalla citata normativa riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Una recente nota dell’Ispettorato del Lavoro, ripresa successivamente anche dall’Inail, ricorda come la Corte, argomenti partendo dalla considerazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta pertanto indisponibile.
La Corte, come ricorda l’Ispettorato, ha evidenziato come l’oggetto dell’obbligazione contributiva coincida con il “minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo”; ritenendo pertanto che l’applicazione estensiva del termine decadenziale dell’art. 29, comma 2, porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero alla possibilità che “alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto”, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare.
Le conseguenze per le aziende
Come precisato, alla nota dell’Ispettorato, che già chiarisce il nuovo indirizzo, è seguita la precisazione dell’Inail rivolta in primis agli ispettori. Essa invita le sedi dell’Istituto ad “aggiornare le istruzioni di cui alla circolare 54/2012” e precisa quindi che l’azione di recupero dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto è soggetto al termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’art. 3, comma 9, lettera b), della legge n. 335/1995.
Pertanto, con specifico riferimento alle ipotesi di responsabilità solidale per premi Inail, il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per l’intero importo del premio dovuto entro il termine di prescrizione quinquennale
Si tratta evidentemente di un grosso aggravio di responsabilità per i datori di lavoro: ciò vieppiù perché la circolare INL 10/2018 estende la responsabilità solidale anche al caso di appalto illecito e afferma che tali principi trovano applicazione nell’intera filiera degli appalti ed anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a società consorziata.
Risulta del tutto evidente pertanto che è necessario per i datori di lavoro prestare la massima attenzione alla regolarità contributiva dei loro appaltatori e dei subappaltatori pattuendo, se del caso, contrattualmente anche il controllo della loro documentazione al fine di escludere ogni possibilità che eventuali addebiti diretti nei loro confronti si estendono a titolo di responsabilità solidale al committente.