Premessa
Secondo l’articolo 2 della Convenzione i trust rappresentano rapporti giuridici istituiti da un soggetto (cd. “disponente” o settlor), con atto tra vivi o mortis causa, con i quali determinati beni e diritti sono posti sotto il controllo di un gestore (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Nell’ordinamento tributario italiano il trust può essere soggetto passivo d’imposta, a determinate condizioni.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente emanato la sentenza n. 22754/2019 con la quale ha stabilito che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Il presente contributo ha l’obiettivo, dopo aver individuato i tratti salienti dell’istituto del trust, di analizzare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22754 del 2019.
Il trust: definizione e caratteristiche salienti
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (denominato disponente) trasferisce beni e diritti a un altro soggetto (cd. trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli, nell’interesse di uno o più beneficiari, affinché si raggiunga un determinato scopo.
Come accennato, il trust in Italia è diventato operante nel 1992, in seguito alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985, trattato multilaterale nel quale gli stati firmatari hanno stabilito disposizioni comuni relativamente alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.
Si tratta, quindi, di un istituto riconosciuto nel nostro Paese, ma non regolamentato dalla legge.
La finalità del trust è quella di separare alcuni beni/diritti dal patrimonio di un soggetto per il perseguimento di specifici interessi.
Oggetto di trust possono essere beni: mobili, immobili, ...