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Acconto IVA di gruppo

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Fisco

Acconto IVA di gruppo

mercoledì, 11 dicembre 2019

La liquidazione IVA di gruppo costituisce un particolare metodo di liquidazione dell'IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti ad un gruppo di compensare, all'interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre. 

Scritto da: Carrirolo Fabio

La procedura è disciplinata dall'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, e dal D.M. 13.12.1979, come recentemente riformulato dal D.M. 13.02.2017.

Nel presente contributo si esamineranno le problematiche relative all’accesso alla procedura e al suo funzionamento dopo le modifiche recentemente intervenute, nonché alle modalità di gestione dell’acconto IVA.

Aspetti generali

La disciplina dell’IVA di gruppo è ispirata a un criterio di tassazione di gruppo, che comporta il superamento degli schermi giuridici determinati dalle distinte soggettività, attraverso la costituzione del gruppo in unico soggetto passivo dell'imposta e il consolidamento degli imponibili.

La disciplina nazionale dell'IVA di gruppo poggia sull’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale (nella versione attualmente vigente, dopo le modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232) il MEF può prevedere con propri decreti che i versamenti periodici ed annuali siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto “dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione”.

Innovando le regole attuative del D.M. 13.12.1979, il D.M. 13.02.2017 traccia le nuove modalità attuative per accedere alla liquidazione IVA di gruppo e per gestire la relativa procedura.

L’art. 2 del decreto citato si considerano società controllate le s.p.a., le s.a.p.a. le s.r.l., le s.n.c. e le s.a.s., le cui azioni o quote sono possedute, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o dalla società controllante (o da un’altra società controllata da questi).

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