Crowdfunding e mini-bond, apertura agli investitori non professionali
Le modifiche al Regolamento recepiscono e danno attuazione alle nuove norme inserite nel TUF (Testo Unico della Finanza), art.100-ter, dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare, vengono individuate ulteriori categorie di Investitori che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile, possono sottoscrivere - attraverso portali on-line - obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalle Piccole e Medie Imprese (PMI) e che vanno ad aggiungersi agli Investitori professionali, fino ad un importo massimo pari ad 8 milioni di euro per ciascuna emissione (le obbligazioni delle Srl restano riservate agli Investitori professionali, essendo tale apertura riservata alle SpA). I Portali di Crowdfunding, in sostanza, in una sezione dedicata potranno offrire non più soltanto titoli di capitale (azioni o quote), bensì anche Mini-Bond, cambiali finanziarie e altri titoli di debito, con le evidenti opportunità che ne derivano in termini di canali di finanziamento alternativi, o meglio complementari, alle fonti di tipo bancario e di diversificazione della struttura finanziaria aziendale. Potranno accedere a tali piattaforme:
- Investitori non professionali che detengono un portafoglio finanziario di valore superiore a 250.000 euro, inclusi i depositi di denaro (l'interessato è tenuto a presentare al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulti il valore del portafoglio);
- Investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro per singola sottoscrizione e che dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno ad investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
- Investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito del servizio di gestione di portafoglio o di consulenza in materia di investimenti attraverso intermediari finanziari (l'intermediario finanziario dovrà produrre una dichiarazione da cui ...