La decisione dell’INPS, illustrata con la Circ. n. 140 del 18 novembre 2019, arriva dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione che in data 12 settembre 2018, con la Sent. n. 22177, ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sulle modalità di fruizione dei permessi per allattamento da parte del padre, l’INPS con la Circ. n. 8 del 17 gennaio 2003, al punto 2) quarto capoverso, aveva stabilito che i permessi giornalieri per il padre non potevano essere fruiti nel periodo di congedo obbligatorio della madre lavoratrice autonoma, né durante il periodo di congedo parentale.
La posizione dell’INPS è stata oggetto di contenzioso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza citata. Il pronunciamento della Corte ha indotto l’INPS a rivedere la propria posizione, revocando il punto 2) quarto capoverso della Circ. n. 8/2003, consentendo la fruizione dei permessi anche durante il periodo di congedo obbligatorio della madre lavoratrice autonoma.
Le nuove disposizioni dell’INPS si applicano alle situazioni non ancora definite. Per quelle già definite, gli interessati possono chiedere la revisione della decisione di reiezione, purché non siano trascorsi i termini di prescrizione. Ad ogni modo non è possibile rivedere le richieste per le quali esiste una sentenza passata in giudicato.
Il pronunciamento dell’INPS risolve una delle questioni ma sembra ingenerare criticità applicative su altri aspetti che ritenevamo consolidati e che ora necessitano nuovamente di chiarimenti.