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La liceità di un mandato "in rem propriam" perpetuo contenuto in un regolamento di supercondominio

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La liceità di un mandato "in rem propriam" perpetuo contenuto in un regolamento di supercondominio

giovedì, 05 dicembre 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 settembre 2019, n. 30246, affronta il tema della liceità di un mandato "in rem propriam", stabilito nell’ambito di un regolamento di supercondominio, senza la previsione di un termine di durata, in considerazione della sua eventuale contrarietà al divieto di alienazione di cui all’art. 1379 c.c.

Scritto da: Panu Silvia

La vicenda

Un supercondominio acquisiva la proprietà di una serie di aree facenti parte di un piano di lottizzazione. Tra queste rientrava un’area che si caratterizzava per essere preservata dall’edificazione, in vista della futura realizzazione, da parte della costruttrice, delle infrastrutture di un porto, da realizzarsi nella salina antistante. 

La disciplina dei rapporti fra le parti, aventi ad oggetto l’area in questione, era contenuta in un articolo del regolamento condominiale, il quale prevedeva la costituzione di una serie di diritti reali minori di godimento in favore della costruttrice, necessari o comunque utili alla realizzazione del porto futuro. In particolare, si faceva riferimento ad un diritto perpetuo di superficie a norma dell’art. 952 e s.s. c.c., per la costruzione delle infrastrutture del porto; ad un diritto a costituire tutte le servitù attive e passive a favore e contro di quanto si sarebbe edificato in attuazione del diritto di superficie anzidetto, nonché a perpetue servitù di passaggio e pedonali per accedere dalla viabilità pubblica al mare e viceversa; al diritto di utilizzare e sfruttare nel migliore dei modi la zona in contesa, con facoltà di dismettere alle autorità competenti le porzioni di terreno eventualmente indicate - che insistevano sull’area -, qualora utile o necessario al predetto fine. 

Si costituiva altresì una comproprietà fra le parti, avente ad oggetto la zona in questione. Tuttavia, a tale atto si apponeva una condizione risolutiva, in virtù della quale, se entro 19 anni dalla data di deposito del regolamento si fosse reso necessario, per realizzare il porto, dismettere e/o comunque trasferire porzioni dell’area all’autorità competente o a terzi, queste sarebbero tornate di proprietà esclusiva della costruttrice, con l’obbligo di trasferirle a chi di competenza. Decorso inutilmente il termine, tutti i terreni costituenti la zona oggetto di lite ...

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