La nuova normativa (Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 13, lett. b), nel solco di un’idea evoluta di welfare aziendale, non mira solo a migliorare il benessere del dipendente riducendo contestualmente l’incidenza del cuneo fiscale e contributivo (si deve infatti considerare che, in virtù del cd. “principio di armonizzazione delle basi imponibili”, il reddito di lavoro dipendente determinato applicando le regole del T.U.I.R. costituisce, quasi sempre, anche la base di calcolo dei contributi previdenziali), ma nell’aumentare il reddito spendibile consente di guardare al lavoratore prendendo in considerazione le spese che egli sopporta per produrre, come ad esempio quelle legate alle spese di viaggio.
Il caso egli abbonamenti
L’abbonamento ai trasporti pubblici è, quindi, un compenso in natura esentasse che il datore di lavoro può decidere di erogare volontariamente, contrattualmente o inserire in un più articolato insieme di benefit per i dipendenti come premio di risultato.
Misura tanto più a valore aggiunto in quanto non estemporanea ma inserita in un piano di welfare volto all’erogazione di somme, beni, prestazioni, opere o servizi finalizzati a soddisfare esigenze di rilevanza sociale o della vita quotidiana in favore dei dipendenti o dei loro familiari.
Le somme erogate o i rimborsi per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico devono essere rivolti a favore della generalità o categorie di lavoratori dipendenti, evitando l’introduzione di disparità che, forse, cadrebbe solo qualora la concessione del servizio fosse prevista unilateralmente dal datore di lavoro. In questo caso nell’ipotesi in cui le spese affrontate dal lavoratore nel tragitto casa-lavoro vengano compensate con l’erogazione di una determinata somma di denaro, la stessa risulterà interamente imponibile, costituendo un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello previsto dalle norme contrattuali.
Viceversa, laddove per il compimento del tragitto ...