Il caso affrontato dalla Cassazione n. 24925/2019
Nello specifico, la vicenda trae origine dall’impugnazione dell’assemblea condominiale da parte di una società condomina la quale evidenziava che con essa si fosse applicato un criterio di ripartizione delle spese diverso rispetto a quello stabilito dal regolamento condominiale (1/14 per ciascuno), tenuto conto dell’aumento del numero di quote da 14 a 16, derivante dal frazionamento di alcune unità immobiliari.
Il Tribunale di Palermo, in primo grado, respingeva la domanda ritenendo che l’assemblea individuando il criterio di 1/14 avesse voluto ripartire le spese in parti uguali tra i condomini; di conseguenza, aumentando il numero degli stessi da 14 a 16 era corretta e rispettosa del criterio di riparto individuato la volontà di suddividere le spese per 1/16 (piuttosto che 1/14).
Tale tesi dopo esser stata confermata dalla Corte di appello veniva assunta anche dalla Corte di Cassazione che, con la pronuncia in commento, ha sancito che sia il significato letterale delle parole usate che la comune intenzione delle parti, sono volti a far emergere la volontà dell’assemblea di adottare il criterio secondo cui tutte le spese per l’uso ed il godimento delle parti comuni erano da suddividersi in parti uguali tra i condomini; conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.
I criteri di riparto delle spese condominiali
La risoluzione della disputa in esame attiene alla problematica relativa alla possibilità concessa ai condomini di derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese ed alle relative modalità.
In tal senso, il Legislatore prevede, infatti, determinati quorum costitutivi e deliberativi per ciò che concerne le decisioni assunte circa la ripartizione delle spese condominiali.
Devono, allora, distinguersi le ipotesi in cui la volontà dei condomini è conforme ai criteri legali, da ...