La tredicesima mensilità fa parte della cd. “retribuzione differita” e cioè di quella parte della retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno in proporzione al lavoro svolto e percepisce normalmente una sola volta nell’arco dei 12 mesi. Fanno parte della retribuzione differita anche l’eventuale quattordicesima, premi feriali e di produzione e il trattamento di fine rapporto. Come accennato in precedenza, con accordo tra datore di lavoro e lavoratori è possibile inserire mensilmente in busta paga, unitamente alle competenze del mese, il rateo della tredicesima (e anche della quattordicesima quando prevista), azione che annulla completamente lo spirito iniziale di tale istituto contrattuale, nato come aiuto economico natalizio.
Tale mensilità aggiuntiva, infatti, fu introdotta nel 1937 in Italia dal regime fascista (art. 13 del CCNL 5 agosto 1937), come surplus economico natalizio non obbligatorio per i lavoratori dell’industria; in seguito, nel 1946, fu estesa a tutti gli operai (accordo Interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946) e infine a tutti i lavoratori dipendenti a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 1070 del 1960, assumendo il nome di “gratifica Natalizia.
Inizialmente corrisposta con calcoli differenti tra operai e impiegati, col passare del tempo ha assunto una modalità di calcolo pressoché univoca realizzando l’erogazione di una mensilità calcolata sulla retribuzione di fatto o comunque sugli elementi indicati dalla contrattazione collettiva che comunque non può derogare in pejus la previsione del D.P.R. n. 1070/1960 dove, nel recepire il contenuto dell’accordo interconfederale del 1946, è stabilito che la mensilità aggiuntiva deve essere calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cass. 24 giugno 1981, n. 4119).
Maturazione della tredicesima
L’erogazione di una mensilità aggiuntiva integrale presuppone un’attività continuativa in un anno civile che va dal 1° gennaio al 31 dicembre presso lo stesso datore di lavoro ...