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Le novità in tema di compensazione introdotte dal Decreto fiscale

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Fisco

Le novità in tema di compensazione introdotte dal Decreto fiscale

giovedì, 21 novembre 2019

L’art. 3 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 – recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” – al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti fiscali, estende al comparto delle imposte dirette quanto già previsto per i crediti  IVA; nella nuova formulazione dell’art. 17, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997, l’utilizzo in compensazione del credito fiscale, per importi superiori a 5.000 euro, sarà possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito stesso emerge.

La disposizione in esame, attraverso le modifiche apportate all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, estende poi ai privati l’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline per tutti gli F24 in cui è effettuata una compensazione, anche se solo parziale (in precedenza tale obbligo era previsto solo per gli F24 a saldo zero) ed introduce una specifica disciplina sanzionatoria – contenuta nell’art. 15, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997 – in caso di indicazione nel modello F24 di crediti non utilizzabili in compensazione.

La compensazione dei crediti fiscali

Attraverso l’istituto della compensazione il contribuente può utilizzare i crediti che vanta nei confronti dell’Erario per il pagamento dei propri debiti; tale istituto può quindi esser definito come uno strumento di pagamento e di rimborso.

Nell’ordinamento tributario attuale esistono due tipologie di compensazione:

  • compensazione verticale (o tradizionale) che prevede l’utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo di imposta; rientra in tale ambito, ad esempio, la compensazione del credito IVA derivante da un mese o trimestre precedente con il debito IVA del periodo successivo;
  • compensazione orizzontale che consente l’utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo nell’ambito delineato dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.

La compensazione verticale

Tale tipologia di compensazione tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta è definita anche “riporto” in quanto consente di trasferire un credito al periodo successivo, al fine di ridurre il debito che eventualmente si manifesterà.

Tale modalità di compensazione è quindi circoscritta ai debiti ed ai crediti relativi alla medesima imposta e risultanti da due dichiarazioni annuali o periodiche successive.

La compensazione verticale non presenta particolari peculiarità per ciò che attiene le formalità ...

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