Le vigenti disposizioni normative in materia di “acconti d’imposta”, che prevedono la determinazione del tributo dovuto anteriormente al verificarsi dell’effettiva produzione del reddito (presupposto impositivo), demandano al contribuente il calcolo dell’entità dovuta in via presuntiva e/o con riferimento alla dichiarazione dei redditi del precedente periodo d’imposta.
In pratica, gli acconti d’imposta inerenti all’Ires-imposta sui redditi delle società possono essere individuati applicando:
- il riferimento storico, in relazione al quale la base di calcolo è data dall’ultima dichiarazione dei redditi; oppure
- il criterio previsionale, nell’ipotesi in cui il soggetto interessato stimi la base di calcolo in relazione al reddito presunto per il periodo d’imposta in corso.
L’entità dell’acconto dovuto per l’anno 2019, ai fini dell’Ires-imposta sul reddito delle società, dovuto dalle società e dagli enti di cui all’art. 73 del Tuir e cioè:
- dalle società di capitali residenti nel territorio dello Stato:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o oggetto principale, l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
- dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o oggetto principale, l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
- dalle società e dagli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica e non residenti nel territorio dello Stato;
è pari al 90% del totale dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta oggetto dell’adempimento dichiarativo e, di conseguenza, deve essere individuato con riferimento all’entità specificata:
- nel ...