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Chiusura della procedura fallimentare e termine di emissione della nota di variazione

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Chiusura della procedura fallimentare e termine di emissione della nota di variazione

venerdì, 15 novembre 2019

Con la risposta ad interpello n. 438 del 28 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di contribuente soggetto a procedura concorsuale (recte, fallimento), in assenza di piano di riparto finale, il termine per l'emissione della nota di variazione decorre dal deposito del decreto di chiusura del fallimento in cancelleria e non dall'annotazione dello stesso presso il registro delle imprese.

Scritto da: Servidio Salvatore

La vicenda oggetto dell’interpello

Nel caso trattato con la risposta all’interpello n. 438/2019 in esame, la società istante, creditrice della società fallita, dopo aver precisato che il fallimento era stato dichiarato nel 2013 ma l’annotazione nel registro delle imprese era avvenuta nel 2019, riteneva di essere ancora in tempo per emettere la nota di variazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

La società istante chiede, a tal fine, se il termine per l'emissione della nota di variazione decorra:

  1. dal deposito del decreto di chiusura del fallimento
  2. ovvero dall’annotazione dello stesso presso il registro delle imprese.

L’istante non manca di sottolineare che è sua opinione che il termine per l'emissione della nota di variazione di cui all'art. 26, comma 2, del decreto IVA decorra dall'annotazione del decreto di chiusura presso il registro delle imprese, in quanto la predetta annotazione costituisce per i terzi l'unico strumento per venire a conoscenza dell'avvenuta chiusura del fallimento. 

Soltanto con l'annotazione del decreto di chiusura presso il registro delle imprese decorrerebbero, in particolare, i termini legali per la cristallizzazione del provvedimento nei riguardi del creditore insinuato al passivo che non abbia presentato istanza di fallimento e che non faccia parte del comitato dei creditori, mentre per questi ultimi il legislatore ha previsto specifici obblighi di comunicazione della sentenza.

Quadro normativo 

All’esito della soluzione dell’Amministrazione finanziaria, si chiarisce preliminarmente che la nota di variazione modifica gli importi di una precedente fattura in aumento o in diminuzione, realizzando due documenti diversi che prendono il nome di nota di debito e nota di credito: in altri termini, la nota di debito è emessa se la fattura precedente ...

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