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Ripartizione delle spese per lastrici solari e terrazze a livello

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Condominio

Ripartizione delle spese per lastrici solari e terrazze a livello

martedì, 05 novembre 2019

Una pronuncia di merito (Trib. Roma n. 16923 del 4 settembre 2019) ed una di legittimità (Cass. n. 24927 del 7 ottobre 2019) ripropongono il tema dei criteri di attribuzione della spesa per la manutenzione di lastrici/terrazze a livello e tetti anche laddove le porzioni coperte siano in parte comuni (come l’atrio). 

 

Scritto da: Zoina Elisabetta

La sentenza del Tribunale di Roma n 16923 del 4.9.2019

La vicenda scrutinata dal Tribunale capitolino attiene alla ripartizione delle spese di rifacimento di una terrazza a livello ad uso esclusivo con funzione di copertura ad una sottostante unità immobiliare a piano terra.

Il proprietario esclusivo del lastrico agiva  in sede monitoria per ottenere dalla proprietà sottostante ai sensi dell’art. 1126 c.c. la quota parte di 2/3 della spesa totale per il rifacimento del lastrico, rifacimento disposto in via cautelare dal Tribunale su ricorso proprio del condomino del piano terra per lamentati danni  infiltrativi. 

L’opponente invocava la diversa ripartizione dei costi al 50% ai sensi dell’art. 1125 c.c. poiché la terrazza copriva un solo livello di edificio, lamentando altresì che il lastrico sovrastava anche un’ulteriore proprietà, seppure in misura modesta.

Il Tribunale, accertando a mezzo CTU che il lastrico presentava una superficie complessiva di mq 44 che copriva l’appartamento dell’opponente per una superficie di 41 mq ed escludendo che dovessero concorrere alla spesa porzioni condominiali coperte o proprietà di terzi non facenti parte del condominio e non convenute in giudizio, confermava la ripartizione ai sensi dell’art. 1126 c.c., calcolando di poi la quota dell’unità coperta non già in funzione dell’intera caratura millesimale dell’immobile ma in rapporto  alla porzione percentuale di superficie  coperta rispetto all’estensione totale della terrazza  (in sintesi: spesa totale € 11.00,89; quota 2/3 azionata dall’opposto: € 7.339,26; percentuale di incidenza della parte opposta calcolata sulla superficie: 93,18%; quota accertata dovuta: 6.838,72, cioè 7.339,26 x 0,9318)

L’ordinanza della Cassazione n 24927 del 7.10.2019

La pronuncia della Corte d’Appello di Perugia sottoposta al vaglio della Cassazione sentenziava l’obbligo di concorrere alle spese di ristrutturazione del tetto comune del fabbricato da parte del condomino appellante la cui unità immobiliare non si trovava nella protezione verticale del medesimo tetto. La ...

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