Il fatto affrontato
Nel caso in esame alcuni lavoratori – informatori medico-scientifici – ricorrono giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento dell’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda presso cui erano addetti, con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con la società cedente.
Entrambi i giudici di merito hanno respinto la pretesa, ritenendo inoppugnabile la cessione del ramo di azienda a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, mediante il quale i ricorrenti avevano espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente a fronte della percezione di una somma corrispondente a 19 mensilità di retribuzione e di un ulteriore importo a titolo di transazione novativa; né potevano ravvisarsi vizi del consenso relativi alla transazione.
Nel conseguente ricorso per Cassazione i ricorrenti, per quanto qui interessa, denunziano violazione di legge per avere la Corte distrettuale omesso l’esame dei motivi dell’appello concernenti la simulazione di un contratto di cessione di azienda tra cedente e cessionaria, la nullità della cessione per illiceità della causa, del motivo e dell’oggetto, la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c., la nullità del verbale di conciliazione sindacale, il diritto alla reintegrazione presso la cedente.
Con altro motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2112, 1343 e 1344 c.c., avendo la Corte distrettuale trascurato di considerare che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento deve rappresentare un’entità economica con propria identità, la cui prova è posta a totale carico del datore di lavoro.
Infine, in relazione alla nullità/annullabilità dell’atto transattivo sottoscritto il 25 gennaio 2008, i ricorrenti denunziano violazione di legge per avere il giudice del riesame trascurato di procedere alla preliminare verifica dell’illegittimità/inefficacia della cessione del ramo, dovendo ...