Il condominio è un luogo di vita e di lavoro, nel quale sempre più sono diffusi oggetti tecnologici, strumentazioni e impianti di maggiore complessità i quali, se da un lato assicurano una migliore qualità di vita agli abitanti, d’altro lato li espongono inevitabilmente a gravi rischi. Nella materia condominiale inoltre sono applicabili le normative di sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 le quali, unite alle norme civili e penali, corroborate dalla giurisprudenza, indicano l’amministratore quale soggetto, anche se non esclusivo, garante della sicurezza, condominiale: invero l’art. 40 c.p. equipara la condotta commissiva a quella omissiva nei reati colposi, qualora l’ordinamento giuridico riconosca nell’agente la figura di garante della sicurezza altrui.
La Corte di Cassazione penale (Sent. n. 38349/2019) è intervenuta, pur dichiarando prescritto il reato dell’art. 677 c.p., nel tema della responsabilità dell’amministratore in relazione al crollo di parte dell’edificio.
In particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità di un amministratore condominiale per avere omesso di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo del muro di contenimento, adibito a recinzione del complesso condominiale.
L’art. 677 c.p. sanziona penalmente il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero colui che è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione che ometta di provvedere ai lavori necessari per evitare il pericolo. La sanzione penale ricorre quando dalla rovina dell’edificio derivi il pericolo per le persone. Nel condominio, con riferimento alle parti comuni, l’amministratore ha l’obbligo di intervenire in quanto, per l’art. 1130 c.c., deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la loro fruizione in modo che ne sia assicurato il migliore godimento. Inoltre, a differenza del mandatario, l’amministratore ha il ...