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Nota di variazione Iva a seguito di accordo transattivo

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Fisco

Nota di variazione Iva a seguito di accordo transattivo

mercoledì, 30 ottobre 2019

Nell’ambito di una fornitura che presentava dei vizi, la detrazione dell’Iva corrispondente alla variazione dell’imponibile pattuita a seguito di un accordo tra il fornitore e il cliente, e la relativa nota di credito a parziale storno delle fatture emesse, non può essere operata se è trascorso un anno dall’operazione originaria e la variazione è conseguente di un successivo accordo le parti. 

Scritto da: Modolo Giancarlo, Bettagno Annamaria

Tale regola si deve ritenere operativa anche se le parti avevano avviato un procedimento giudiziario, se la riduzione dell’importo risulta effettivamente definita con un accordo transattivo privato.

È questo il parere dell’Agenzia delle entrate esplicitano con la risposta n. 387/E del 20 settembre 2019 a uno specifico interpello riguardante delle forniture da utilizzare presso un cliente, per le quali sono state emesse fatture e la relativa Iva è stata portata in detrazione. Il cliente, però, aveva riscontrato dei vizi sui beni e, di conseguenza, l’acquirente non ha provveduto al pagamento delle fatture. 

La diatriba, tuttavia, si è estinta a seguito della proposta di conciliazione formulata dal cliente, conclusasi con un contratto di transazione che stabiliva la riduzione del prezzo e l’emissione della nota di credito a parziale storno delle fatture emesse. 

A questo punto, sorge il dubbio se sussiste o meno la possibilità di operare la variazione dell’imponibile originariamente pattuito dal momento che è scaduto il termine di un anno previsto dal comma 3 dell’art. 26 del decreto Iva che consente tale operazione?

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, dopo aver puntualizzato che:

  • l’art. 1965 del codice civile stabilisce che “la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”; 
  • gli effetti della transazione possono essere di natura dichiarativa o innovativa, tenendo in considerazione che la sentenza della Corte di Cassazione, sezione 3 civile, del 27 giugno 2018, n. 16905 ha chiarito che è possibile distinguere, con riferimento ...
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