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Il TFR nel Fondo di Tesoreria INPS: disciplina

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Il TFR nel Fondo di Tesoreria INPS: disciplina

lunedì, 21 ottobre 2019

Il Trattamento di fine rapporto in quanto retribuzione differita nel tempo ha da sempre assolto ad una funzione di “salvadanaio” per il lavoratore. Al tempo stesso per l’Azienda, che ne conserva la disponibilità, ha costituito una non irrilevante forma di autofinanziamento, che per una ampia platea di aziende, è venuta meno con la Legge Finanziaria 2007, che ha introdotto l’obbligo di versamento delle quote di maturate di TFR ad uno specifico Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

Scritto da: D'Aponte Rosario

Aziende interessate

Nella scelta dei datori di lavoro interessati al nuovo obbligo contributivo, i commi 755 e 756 della legge n. 296/2006, hanno posto due specifici requisiti:

  1. appartenenza al settore privato del datore di lavoro;
  2. limite dimensionale del datore di lavoro.

Con riferimento al primo requisito, i successivi decreti ministeriali hanno chiarito che riguardo alla natura privatistica del datore di lavoro, devono intendersi inclusi anche gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’art. 2120 c.c., nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti. 

Non sono, invece, ritenuti appartenenti al “settore privato” con conseguente esclusione dall’obbligo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per quanto riguarda, invece, il requisito del limite dimensionale, la normativa si applica ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti con contratto di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, soci di cooperative, ecc.). Quanto ai lavoratori part-time che pure vi rientrano, essi vanno computati in base al criterio di proporzionalità in base all’orario di lavoro svolto. 

Rientra nel computo anche il lavoratore assente (in aspettativa) o in alternativa il lavoratore assunto in sua sostituzione. 

I lavoratori “somministrati” e i lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia, non sono considerati nel computo dell’azienda utilizzatrice in quanto sono computati in capo all’impresa di somministrazione o distaccante della quale restano dipendenti. 

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