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La deducibilità delle spese legali nel reddito d'impresa

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Fisco

La deducibilità delle spese legali nel reddito d'impresa

mercoledì, 23 ottobre 2019

Le spese sostenute dal contribuente per l’assistenza legale sono deducibili solo quando la prestazione del professionista si è ormai conclusa. È irrilevante il criterio dell’anno di competenza in cui l’attività viene svolta. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre 2019, n. 24003, intervenendo in tema di principio di competenza dei costi.

Scritto da: Servidio Salvatore

Il giorno precedente, con la sentenza n. 23855, la Cassazione aveva stabilito, analogamente, che nel reddito di impresa, le spese legali sono deducibili solo a prestazione ultimata.

Si coglie lo spunto dalle pronunce della Cassazione per evidenziare il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi (e dell’IVA) delle voci di costi per spese legali sopportate dall’impresa nell’esercizio della propria attività.

La vicenda    

Nel fattispecie oggetto della sentenza n. 24003/2019, della Sezione tributaria, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2002, aveva contestato, ai fini IVA, IRPEG E IRAP, l’erronea imputazione all’esercizio di competenza di diverse voci di costo relative a spese legali, sopravvenienze passive, compensi di collaborazione e ricavi non dichiarati.

Il ricorso della contribuente era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale relativamente alle spese legali dedotte, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello principale, che veniva però rigettato dalla Commissione tributaria regionale.

A tal fine, il giudice regionale riteneva che le spese legali dovevano essere ritenute di competenza dell’anno 2002, in quanto i corrispettivi delle prestazioni si considerano conseguiti alla data in cui le stesse sono state eseguite, e non ultimate.

Nel conseguente ricorso per Cassazione l’ente impositore censura la sentenza gravata per  violazione dell'art. 75, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigente ratione temporis (ora art. 109), per avere ritenuto che, con riferimento ai compensi erogati ad un legale per l'attività processuale dallo stesso svolta in favore della contribuente, l'anno di competenza per la deduzione del costo doveva essere considerato quello in cui la prestazione era stata eseguita, piuttosto che quello in cui le stesse erano state ultimate, non assumendo rilievo ...

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