La vicenda processuale
La vicenda ha per oggetto un recesso esercitato nell’ambito di un contratto preliminare da parte del promissario acquirente a danno della parte promittente venditrice per inadempimento di quest’ultima. Il Tribunale di Milano confermava il Decreto ingiuntivo n. 35335/2013 che attribuiva il doppio della caparra pattuita nel contratto a favore del recedente. La questione giuridica sottesa riguarda la circostanza che l’oggetto del contratto preliminare riguardava la proprietà esclusiva del giardinetto, della cantina e del deposito (pertinenziali all’appartamento) di cui la parte promittente venditrice non vantava la titolarità del diritto di proprietà esclusiva, ma solo il diritto in uso esclusivo e perpetuo, e ciò aveva fatto venir meno l’interesse della parte promissaria acquirente ad ottenere l’adempimento del contratto preliminare al fine di proseguire con la stipula del contratto definitivo di compra vendita, da qui l’esercizio del diritto di recesso.
Contro la suddetta decisione è stato proposto appello che si è concluso con la Sent. n. 4654/2016 della Corte Appello Milano che ha respinto l’impugnativa ed ha confermato la decisione di primo grado correggendo solo la motivazione in relazione alla natura del diritto d’uso, prevedendo che la qualificazione giuridica relativa al diritto sui beni oggetto di contestazione tra le parti in causa era riferibile al diritto di comproprietà pura e semplice con gli altri condomini. Successivamente la parte promittente venditrice propone ricorso presso la Corte Suprema che si conclude con la decisione in commento che cassa con rinvio la sentenza impugnata sottolineando nella sua motivazione che la Corte d’Appello di Milano, nel procedere all’inquadramento della fattispecie, ha posto al centro dell’indagine l’analisi e la valutazione della gravità dell’inadempimento (presupposto del diritto di recesso) ed ha ritenuto grave la condotta della parte promittente venditrice in merito alla difformità tra l’oggetto del contratto preliminare e la ...