Dal profilo contrattuale tali interventi sono particolari, sfuggendo alla disciplina dell’appalto per inquadrarsi nello schema del contratto d’opera, con tutto ciò che tale qualificazione comporta sul quadrante della garanzia per vizi, difetti e difformità.
Il lavoratore autonomo ha un suo trattamento nel Testo Unico della sicurezza del lavoro, che ben merita un approfondimento.
Nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione, il lavoratore autonomo stava effettuando lavori sulla copertura del fabbricato, senza l’ausilio di dispositivi di protezione individuale quali la cintura di sicurezza e altresì senza ponteggi sottostanti alla copertura o altre misure di prevenzione. Il lavoratore cadeva, sfondando una lastra in fibrocemento della copertura del fabbricato. Le lesioni ne provocavano il decesso.
Il committente veniva condannato dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione per il reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte del lavoratore autonomo in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 9, lett. a) e art. 93, poiché affidava l’incarico per l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’immobile suindicato, senza verificare l’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo ed il rispetto delle norme di sicurezza in materia di caduta dall’alto.
La Corte di Cassazione annullava la sentenza con rinvio, stante il difetto di motivazione sulla culpa in eligendo del committente.
Le verifiche del committente in tema di idoneità dell’impresa individuale
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione delinea un percorso di verifica che il committente deve compiere al fine di verificare la idoneità dell’impresa individuale prescelta.
Per una immediata operatività dell’insegnamento proveniente dalla recentissima pronunzia in commento, meglio varrà schematizzarlo per punti consecutivi, avendo l’operazione il pregio di rilevare ...